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d'iniziativa dei deputati:
De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Losurdo, Vascon, Peretti, Scaltritti,
Collavini, Fatuzzo, Geraci, Jacini, La Grua, Marinello, Masini, Meroi, Patarino,
Ricciuti, Romele, Villani Miglietta, Zama, Zanetta
XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI
Presentata il 14 febbraio 2002
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse
nazionale nell'ambito agricolo, utile per l'agricoltura in generale e per la
conservazione dell'ambiente naturale, e finalizzata a garantire il servizio di
impollinazione, nonché la qualità delle produzioni nazionali e la salvaguardia
della razza di ape italiana Apis mellifera Ligustica S. La legge garantisce
inoltre la salvaguardia delle razze di api autoctone delle zone di confine.
2. Sono fatti salvi i diritti e le prerogative delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dai rispettivi statuti di autonomia e
dalle relative norme di attuazione.
Art. 2. (Apicoltura).
1. La conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è considerata a
tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola, anche se non correlata
necessariamente alla gestione del terreno.
2. La detenzione di un alveare comporta nei confronti del detentore,
l'attribuzione figurativa, a tutti gli effetti, di una giornata di lavoro
l'anno.
Art. 3. (Prodotti apistici).
1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la cera
d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, la propoli, il veleno d'api,
le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api;
b) arnia razionale: il contenitore per api e favi mobili;
c) arnia rustica o villica: il contenitore per api a favi fissi;
d) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
e) apiario: un insieme unitario di alveari;
f) postazione: sito di un apiario;
g) nomadismo: conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento
produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
Art. 4. (Apicoltore professionista).
1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. E' apicoltore professionista l'imprenditore che esercita l'attività di cui
all'articolo 2 a titolo principale.
Art. 5. (Programma apistico-ambientale).
1. Al fine dell'incremento della razionale utilizzazione delle risorse
floristiche e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità
produttive agricole, nel rispetto delle risorse ambientali, il Ministro delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa
concertazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, con le organizzazioni nazionali degli
apicoltori, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori professionisti, con
le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale
e con le organizzazioni nazionali dei consumatori, adotta, in coerenza con la
programmazione generale, un documento programmatico apistico-ambientale,
contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore
apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:
a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi
di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228;
b) tutela dei prodotti tipici di origine protetta e con indicazione geografica
protetta, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio
1992, e del miele prodotto secondo il metodo di conduzione biologica ai sensi
del regolamento (CE) n. 804/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, e
successive modificazioni;
c) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica d'intesa con le
organizzazioni apistiche;
d) qualificazione tecnico-professionale degli apicoltori anche attraverso
attività promozionali e divulgative;
e) sostegno delle forme associative tra apicoltori;
f) individuazione di limiti e divieti cui possono essere sottoposti i
trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le
api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo
di fioritura;
g) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse
mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;
h) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo delle api;
i) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;
l) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere;
m) determinazione degli interventi di risanamento e controllo per la lotta
contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;
n) potenziamento ed incentivazione dei controlli sui prodotti apistici di
origine nazionale, comunitaria ed extracomunitaria;
o) preparazione del personale tecnico delle organizzazioni ed associazioni degli
apicoltori per fornire assistenza tecnica e sanitaria;
p) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana, Apis mellifera
Ligustica S., ed incentivazione dell'impiego di api regine italiane con
provenienza da parchi di selezione genetica;
q) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore
apistico;
r) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle
zone montane o svantaggiate;
s) introduzione di programmi didattico-apistici nelle scuole dell'obbligo e
negli istituti tecnici e di formazione professionale.
2. Il documento programmatico di cui al comma 1, di durata triennale, può
essere adeguato ogni anno con le medesime procedure con le quali è adottato ed
è costituito:
a) dal programma apistico-ambientale predisposto dal Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, previa concertazione con le organizzazioni nazionali degli
apicoltori e degli apicoltori professionisti, con le organizzazioni
professionali agricole e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico
a livello nazionale;
b) dai programmi interregionali o da azioni comuni riguardanti l'insieme delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da realizzare in forma
cofinanziata;
c) dalle attività da realizzare dal Ministero delle politiche agricole e
forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143.
Art. 6. (Salvaguardia dell'ape italiana).
1. Al fine di proteggere le biodiversità e di evitare l'introduzione nel
territorio nazionale di colonie di api con patrimonio genetico totalmente
incompatibile con il nostro clima, con il rischio di importare patologie gravi
ed in conformità all'esigenza di sicurezza ambientale, è vietata
l'introduzione in Italia di api regine di razze straniere.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un
fondo per lo sviluppo dei programmi organici di selezione apistica al fine di
mantenere gli standard di razza dell'Apis mellifera Ligustica S., in
considerazione delle sue doti di mansuetudine, resistenza, produttività e
adattamento ambientale.
Art. 7. (Risorse nettarifere).
1. Il nettare, la melata, il polline e la propoli sono risorse di un ciclo
naturale che ha valore pubblico e generale e si acquisiscono con la bottinatura
delle api.
2. Al fine di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere, lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, incentivano la conduzione
zootecnica delle api ivi compresa la pratica del nomadismo.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro
proprietà o ad altro titolo detenuti, nonché la messa a dimora di essenze e
colture a prevalente interesse mellifero.
Art. 8. (Distanze per gli alveari).
1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:
"Art. 896-bis. - (Distanze per gli alveari). - 1. Gli alveari devono essere
collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno
di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche e private".
Art. 9. (Riconoscimento del servizio di impollinazione).
1. L'attività di impollinazione è riconosciuta a tutti gli effetti come
attività agricola. Essa è considerata produttiva di reddito agrario ai sensi
dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, anche se svolta su terreni non di proprietà dell'apicoltore. Nel
caso in cui l'attività di impollinazione sia svolta su terreni non di proprietà
dell'apicoltore è attribuito un reddito agrario corrispondente alla qualità e
alle classi di terreno oggetto dell'attività di impollinazione, rapportato alla
durata della medesima. Sono consentiti all'apicoltore l'acquisto, il trasporto e
la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per
l'alimentazione delle famiglie delle api e dei nuclei, con esonero dalla tenuta
dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.
Art. 10. (Anagrafe nazionale apistica).
1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo a
chiunque detenga alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle
associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione
e numero di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della
presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le denunce di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari
dell'azienda sanitaria locale, la quale ne dà comunicazione, conformemente alla
disciplina regionale, ove presente, all'anagrafe nazionale apistica di cui al
comma 3.
3. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate l'istituzione e la tenuta, presso il Ministero
della salute, dell'anagrafe nazionale apistica, a fini di monitoraggio e
controllo sanitario, nonché le relative modalità di funzionamento.
Art. 11. (Delega in materia di polizia veterinaria).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del
Ministro delle politiche agricole e forestali, uno o più decreti legislativi
per adeguare la normativa vigente in materia veterinaria all'evolversi delle
patologie dell'alveare ed ai nuovi ritrovati in materia di prevenzione e di
lotta alle malattie delle api, al fine di facilitarne la conduzione zootecnica,
anche modificando la disciplina in materia di polizia veterinaria prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, e successive modificazioni, e garantendo, comunque, l'indennizzo per gli
alveari abbattuti a fini di prevenzione sanitaria.
Art. 12. (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per ciascuno degli anni 2002,
2003, 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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