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d'iniziativa dei deputati Sedioli, Rava,
Oliverio, Rossiello, Preda, Borrelli, Franci, Nannicini, Sandri, Stramaccioni
XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI
Presentata il 1° giugno 2001
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse
nazionale nell'ambito agricolo, utile per l'agricoltura in generale e per la
conservazione dell'ambiente naturale, e finalizzata a garantire il servizio di
impollinazione, nonché la qualità delle produzioni nazionali e la salvaguardia
della razza di ape italiana Apis millifera ligustica S.
2. Sono fatti salvi i diritti e le prerogative delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, e viene altresì
garantita la salvaguardia delle razze di api autoctone delle zone di confine.
Art. 2. (Definizione).
1. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale
agricola, anche se non correlata necessariamente dalla gestione del terreno.
Art. 3. (Prodotti agricoli).
1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la cera
d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api,
le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) arnia: il contenitore per api;
b) arnia razionale: il contenitore per api a favi mobili;
c) arnia rustica o villica: il contenitore per api a favi fissi;
d) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
e) apiario: un insieme unitario di alveari;
f) postazione: il sito di un apiario;
g) nomadismo: conduzione dell'allevamento apistico a fini produttivi che prevede
uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
Art. 4. (Modifica alla legge 12 ottobre 1982, n. 753).
1. L'articolo 7 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di intesa
con il Ministero della sanità e con il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, cura la pubblicazione di metodiche ufficiali di analisi per
il miele, stabilendo, inoltre, le caratteristiche fisiche, chimiche,
microscopiche e organolettiche dei principali mieli nonché i relativi metodi di
controllo".
Art. 5. (Produttore apistico).
1. E' apicoltore chiunque detiene e conduce alveari in forma amatoriale senza
finalità economiche e commerciali.
2. E' produttore apistico l'imprenditore che esercita l'attività apistica,
denominata apicoltura, a fini economici e commerciali.
3. E' coltivatore diretto a tutti gli effetti il produttore apistico che
raggiunge centoquattro giornate annue di lavoro nello svolgimento dell'attività
apistica: a tale fine la detenzione di un alveare comporta la considerazione di
una giornata di lavoro l'anno.
Art. 6. (Disciplina dell'uso dei pesticidi).
1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano individuano le limitazioni ed i divieti cui
possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti
fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee,
ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative
sanzioni.
Art. 7. (Documento programmatico).
1. Ai fini dell'incremento e della razionale utilizzazione delle risorse
floristiche e per favorire lo sviluppo della più ampia gamma di potenzialità
produttive agricole, nel rispetto delle risorse ambientali, il Ministero delle
politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole
rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di
produttori apistici riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e
successive modificazioni, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore
apistico a livello nazionale, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori e
con le organizzazioni nazionali dei produttori apistici, adotta un documento
programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per
il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:
a) promozione dei prodotti apistici italiani e tutela dei prodotti tipici di
origine protetta e delle specificità alimentari ai sensi dei regolamenti (CEE)
n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;
b) promozione e facilitazione della stipula di accordi interprofessionali nei
modi e nelle forme previstidalla legge 16 marzo 1988, n. 88;
c) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica, anche con
riferimento alla determinazione dell'apporto nettarifero delle singole essenze e
delle consociazioni;
d) qualificazione tecnico-professionale del comparto e degli operatori apistici,
con attività promozionali, stampa di pubblicazioni e di periodici per la
migliore conoscenza dei prodotti apistici e dell'apicoltura;
e) promozione e diffusione dei programmi di informazione all'interno delle
scuole tecniche e professionali agricole, al fine di rendere gli studenti che si
occupano dello studio dell'apicoltura sempre aggiornati degli sviluppi, delle
innovazioni e delle problematiche del settore;
f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
g) sostegno delle forme associative fra apicoltori e produttori apistici;
h) protezione degli ambienti e degli allevamenti apistici anche con specifico
riguardo alla regolamentazione e all'uso di sostanze chimiche in agricoltura e
più in generale nel territorio;
i) incentivazione della pratica del nomadismo;
l) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo delle api;
m) tutela e sviluppo delle cultivar ed essenze nettarifere;
n) determinazione degli interventi economici per la lotta contro la varroasi e
altre patologie;
o) potenziamento ed incentivazione dei controlli sulla qualità dei prodotti;
p) preparazione del personale per fornire agli apicoltori una adeguata
assistenza sanitaria.
2. Il documento programmatico, di durata triennale, può essere adeguato ogni
anno con le medesime procedure di cui al comma 1 ed è costituito:
a) dai programmi apistici predisposti, previa concertazione con le
organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali
agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo
operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione e
provincia autonoma;
b) dai programmi interregionali o azioni comuni riguardanti l'insieme delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da realizzare in forma
cofinanziata;
c) dalle attività realizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali
ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
d) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti dal decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e successive modificazioni, e dalle misure
di razionalizzazione del settore.
Art. 8. (Denuncia degli apiari e degli alveari).
1. Ai fini della crescita qualitativa e quantitativa della produzione apistica
nazionale nonché di profilassi e controllo sanitario, è fatto obbligo a
chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, specificando collocazione e
numero di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della
presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre nell'anno nel quale si
sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli
alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno.
Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui
all'articolo 5 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
2. Le denunce di cui al comma 1 sono indirizzate alla provincia nel cui
territorio si trovano gli apiari o gli alveari, che ne dà comunicazione
all'azienda sanitaria locale competente ai soli fini di monitoraggio e controllo
sanitario.
3. I trasgressori dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari non
possono beneficiare degli incentivi previsti dalla presente legge.
Art. 9. (Risorse nettarifere).
1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo
naturale che ha valore pubblico e generale e si acquisiscono con la bottinatura.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato e le
regioni incentivano la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base
dei seguenti princìpi:
a) il preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, siano in
regola con le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
b) la priorità degli apiari a conduzione produttiva ed economica rispetto a
quelli a conduzione amatoriale;
c) la conservazione dei diritti acquisiti dai produttori apistici che impostano
abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro
proprietà o ad altro titolo detenuti.
4. Ai fini di cui al presente articolo ed unicamente per finalità produttive e
per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, ad
esclusione di ogni intento protezionistico, le regioni possono determinare la
distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un
raggio massimo di metri 200.
Art. 10. (Norme di sicurezza).
1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di 10 metri da strade di
pubblico transito e a non meno di 5 metri dai confini di proprietà pubbliche e
private.
2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze stabilite al comma 1 se
tra l'apiario ed i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno 2 metri o
se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari
idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una
altezza di almeno 2 metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti
interessate.
Art. 11. (Abrogazione di norme).
1. Il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla legge 18
marzo 1926, n. 562, è abrogato. Ai consorzi apistici di cui al medesimo regio
decreto-legge che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si trasformino in associazioni di produttori apistici o di apicoltori
possono essere concessi dalle regioni i benefìci di cui alla legge 20 ottobre
1978, n. 674, e successive modificazioni.
Art. 12. (Riconoscimento del servizio di impollinazione).
1. L'attività di impollinazione è riconosciuta a tutti gli effetti, giuridici
e fiscali, come attività agricola. L'attività di impollinazione di cui al
presente articolo è considerata produttiva di reddito agrario ai fini
dell'applicazione dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, anche se svolta su terreni non di proprietà dei
produttori apistici, e si applicano ad essa le stesse disposizioni dettate per
l'apicoltura. Nel caso in cui l'attività di impollinazione sia svolta su
terreni non di proprietà, è attribuito al produttore apistico un reddito
agrario corrispondente alla qualità e alle classi di terreno oggetto della
attività di impollinazione, rapportato alla durata della medesima attività.
Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello
zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle
famiglie delle api e dei nuclei, con esonero dalla tenuta dei registri di carico
e scarico delle sostanze zuccherine.
Art. 13. (Adeguamento del regolamento di polizia veterinaria).
1. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, a modificare il
regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, per adeguare la
normativa all'evolversi delle patologie apistiche e ai nuovi ritrovati in
materia di prevenzione e di lotta alle malattie, per facilitare la pratica del
nomadismo e per uniformare la normativa sanitaria delle diverse regioni.
Art. 14. (Sanzioni).
1. Per le inadempienze alle disposizioni di cui alla presente legge nonché a
quelle dettate dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano che non costituiscono reato, le regioni e le province autonome
provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui ai
decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 e successive
modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.
Art. 15. (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 10 miliardi
annue a decorrere dal 2001, si provvede, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 16. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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