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ALLEGATO I
Linee di attuazione del Reg.
(CE) n. 1804/99 del 19 luglio 1999 sul metodo delle produzioni
animali biologiche.
Il presente testo, per i punti trattati, sostituisce integralmente il decreto 4
agosto 2000
Estratto "APICOLTURA E PRODOTTI DELL’APICOLTURA"
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2. Periodo di conversione
2.1 Il periodo di conversione si intende concluso quando tutta la cera dei favi
del nido è stata sostituita con cera biologica conformemente ai requisiti del
paragrafo 8.3. Al fine di evitare quanto più possibile la contaminazione della
nuova cera la sua sostituzione deve avvenire in un periodo non superiore
ai 3 anni e, possibilmente, nel primo anno, la sostituzione della cera per ogni
alveare, interessi almeno il 50% dei favi del nido. Per elevata mortalità, si
intende quella già indicata per l’allegato I/B punto 3/a della presente
circolare.
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4. Ubicazione degli apiari
4.1. La cartografia dei siti di impianto delle arnie che l’apicoltore deve
fornire all’Organismo di controllo deve essere presentata su scala da 1:
10.000 o da 1 : 25.000.
In mancanza della cartografia, "l’apicoltore è tenuto a fornire
all’Organismo di controllo adeguate prove documentali incluse eventuali
analisi appropriate …" .
Per analisi appropriate, da fornire dall’apicoltore in caso di mancata
designazione dei siti di impianto delle arnie, si intendono analisi dei prodotti
(miele e cere) e prove di mortalità delle api (attraverso le gabbie di Gary).
4.2.b In relazione all’ubicazione degli apiari l’espressione "raggio di
3 chilometri" va intesa in senso generale come raggio massimo di azione
delle api. Il termine "essenzialmente" deve quindi essere inteso in
riferimento alle fonti nettarifere principali su cui è in atto la bottinatura
delle api, e non a tutte le colture presenti nell’areale circostante apiario e
che non costituiscano fonti di bottinatura. L’espressione "prive di
un’influenza significativa" va intesa con riferimento a possibili
contaminazioni agricole o ambientali dei prodotti apistici, da verificare
eventualmente, da parte dell’Organismo di controllo, attraverso analisi del
miele o degli altri prodotti dell’alveare, qualora vengano immessi in
commercio con la denominazione da "apicoltura biologica".
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6.2 Il punto viene modificato nel modo che segue:
Se, malgrado le suddette misure preventive, le colonie o famiglie sono ammalate
o infestate esse devono essere curate immediatamente ed eventualmente isolate in
appositi apiari. La verifica del corretto impiego dei prodotti veterinari,
rispondenti ai requisiti posti dal Reg. (CE) n. 1804/99, sarà attuata dagli
organismi di controllo attraverso idonei piani di monitoraggio basati
sull’analisi della cera dei nidi.
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8.3 In merito all’autorizzazione in deroga per l’impiego di cera
convenzionale da opercoli, questa è subordinata all’accertamento della sua
idoneità basata sull’analisi della cera stessa.
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