|
Con la presente
circolare, che sostituisce le circolari n° 12 del 1° dicembre 1997, n° 4 del
28 maggio 1998 e n° 2 del 16 marzo 1999, si forniscono le indicazioni e i
chiarimenti necessari per l'applicazione del Regolamento
del Consiglio n° 1221/97, del 25 giugno 1997 e del Regolamento di
attuazione della Commissione n° 2300/97, del 20 novembre 1997, relativi alle
azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele,
secondo le indicazioni di seguito riportate.
Ai fini della presente circolare si intende per:
- apicoltore: chiunque detenga alveari;
- produttore apistico: chiunque eserciti attività apistica a fini economici
e commerciali;
- forme associate: le Associazioni e loro Unioni e Federazioni, le Società,
le Cooperative e i Consorzi.
Qualora le scadenze indicate nella presente circolare dovessero cadere in
giorni festivi, i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al
successivo primo giorno lavorativo.
LINEE DIRETTRICI DI APPLICAZIONE DELLE AZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL
REG. 1221/97
L'articolo 1, paragrafo 1 del Reg. 1221/97
prevede che ogni Stato membro debba predisporre un programma annuale nel quale
includere le azioni intese a migliorare le condizioni di produzione e
commercializzazione del miele.
Si reputa opportuno premettere che i programmi di seguito specificati
usufruiscono di finanziamenti pubblici, di cui il 50% è a carico del FEOGA e il
restante 50% è a carico del Fondo di Rotazione gestito dal Ministero del Tesoro
e, pertanto, i benefici di detti finanziamenti devono essere accessibili a tutti
gli interessati.
Il programma nazionale redatto dal Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali, di seguito denominato "Ministero", è composto da
sottoprogrammi, elaborati dagli Organismi regionali interessati ed eventualmente
da altri Enti.
I sottoprogrammi contengono misure che mirano:
- a migliorare la produzione e la commercializzazione del prodotto;
- a consentire all’apicoltore di ottenere una conoscenza precisa delle
qualità del miele raccolto;
- a favorire una migliore valorizzazione del prodotto.
I sottoprogrammi devono contenere, in forma analitica:
- le azioni e le sottoazioni per le quali viene richiesto il finanziamento;
- la spesa complessiva preventivata, con l’indicazione della quota a
carico dei privati e della quota pubblica, a sua volta suddivisa in importi
finanziati con fondi nazionali ed importi finanziati con fondi europei;
- la lista delle Organizzazioni di categoria che collaborano alla stesura
dei sottoprogrammi;
- l’aggiornamento dei dati relativi al patrimonio apistico e i dati
strutturali disponibili.
Gli Enti partecipanti trasmettono al Ministero, Direzione Generale delle
Politiche Comunitarie ed Internazionali- Ufficio carni- Via XX Settembre, 20
00187 ROMA – improrogabilmente entro il 15 marzo di ogni anno, il proprio
sottoprogramma corredato di un dettagliato preventivo di spesa per singola
azione, al fine di consentire la predisposizione del programma nazionale da
presentare all’Unione Europea entro il 15 aprile di ogni anno.
Il Ministero provvede a notificare alla Commissione dell’U.E. il programma
nazionale per ottenere l'approvazione ed il conseguente finanziamento di
pertinenza comunitaria.
Qualora gli Organismi Regionali presentino sottoprogrammi il cui ammontare
complessivo ecceda la quota di cofinanziamento comunitario spettante all'Italia,
il Ministero provvede ad operare una ripartizione dei fondi disponibili sulla
base del numero di alveari censiti e/o stimati nelle regioni che abbiano
presentato un sottoprogramma, adottando un criterio univoco.
Le Regioni e Provincie autonome che, in fase di ripartizione dei fondi
disponibili, vedano ridotta la spesa massima ammissibile al cofinanziamento
comunitario rispetto a quanto preventivato, possono ridurre proporzionalmente
gli importi riservati a ciascuna azione del loro sottoprogramma o, in
alternativa, decidere di ridistribuire i fondi loro assegnati tra le varie
azioni. A partire da questa fase non è più possibile inserire nuove azioni e
sottoazioni.
In entrambi i casi occorre nuovamente trasmettere al Ministero, nel più breve
tempo possibile e comunque entro la data del 30 settembre di ogni anno, i
sottoprogrammi con le modifiche apportate nella ripartizione dei fondi.
Il Ministero, una volta ricevuti i sottoprogrammi modificati, provvederà alla
rielaborazione del programma nazionale, ricalcolando gli importi riservati a
ciascuna azione, trasmettendone una copia all’Organismo pagatore.
Per Organismo pagatore si intende: "l’Azienda di Stato per gli Interventi
di Mercato Agricolo in liquidazione", nonché quelli istituiti e
riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del 17 maggio 1999, n. 165 e che
di seguito, per semplicità, si indicherà come "AIMA ".
Ai sensi dell’articolo 4bis del Reg. CE n° 2300/97 i limiti finanziari di
ciascuna azione possono essere maggiorati o ridotti del 10%, fermo restando il
massimale totale del programma annuo. Qualsiasi modifica ai sottoprogrammi dovrà
costituire oggetto di specifica richiesta al Ministero che provvederà a
produrre, ove si dovesse superare il predetto limite del 10%, analoga istanza
alla Commissione della Unione Europea per la conseguente approvazione.
Il Ministero curerà la sollecita divulgazione alle parti interessate delle
Decisioni mediante le quali l’Esecutivo comunitario autorizza il
cofinanziamento dei programmi nazionali.
I programmi devono essere portati a termine improrogabilmente entro il 31 agosto
dell’anno successivo a quello della presentazione, per consentire
all’A.I.M.A. di effettuare l’iter amministrativo previsto entro il termine
del 15 ottobre, stabilito dalla normativa comunitaria.
INTERVENTI AMMESSI
Le azioni ammissibili sono quelle individuate dall’articolo
1, paragrafo 2 del Reg. CE n° 1221/97, vale a dire:
- assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori di smielatura delle
associazioni di apicoltori per migliorare le condizioni di produzione e di
estrazione del miele;
- lotta contro la varroasi e malattie connesse, nonché il miglioramento
delle condizioni di trattamento degli alveari;
- razionalizzazione della transumanza;
- provvedimenti di sostegno a favore dei laboratori di analisi delle
caratteristiche chimico-fisiche del miele;
- collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione dei
programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo del miele.
Possono essere considerate azioni ammissibili al
cofinanziamento tutte quelle misure che non abbiano già beneficiato di analoghi
finanziamenti di tipo strutturale ai sensi del Reg. CE n° 1257/1999 sullo
sviluppo rurale.
All’allegato 1
della presente circolare viene indicata la codifica e la relativa descrizione
analitica delle azioni e sottoazioni ammissibili al cofinanziamento, le relative
percentuali di contribuzione pubblica nonché i soggetti beneficiari.
All’allegato 2
viene data indicazione delle spese ritenute comunque non ammissibili.
Materiali, attrezzature ed apparecchiature varie, il cui uso ed utilità
economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in
azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente
documentata, con il vincolo di destinazione d’uso e di proprietà.
Tale periodo minimo viene stabilito in cinque anni per arnie e attrezzature
similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso
specifico e opere per la sistemazione del suolo.
Tali attrezzature devono essere rendicontate nell’anno di riferimento del
programma qualora il costo unitario sia fino a 1.000.000 di lire; nel caso in
cui il costo unitario sia superiore, va rendicontata annualmente solamente la
relativa quota di ammortamento.
Tutte le attrezzature che hanno beneficiato del contributo ai sensi del Reg. Ce
1221/97 devono essere identificate con un contrassegno indelebile e non
asportabile che riporti l’anno di approvazione del programma (aa), la
provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in
modo univoco l’azienda, da predisporre secondo le indicazioni delle Regioni.
I risultati di tutte le attività volte al miglioramento della produzione e
della commercializzazione del miele dovranno essere divulgati utilizzando quanto
previsto dalla misura relativa all’assistenza tecnica.
ULTERIORI COMPITI DI PERTINENZA DEGLI ORGANISMI REGIONALI
Gli Organismi regionali provvedono:
- a predisporre, nell’ambito della propria autonomia organizzativa ed
amministrativa, tutte le procedure necessarie per l’attuazione dei
sottoprogrammi di competenza;
- alla ricezione delle domande di finanziamento ed alla verifica della loro
regolarità e completezza;
- alla valutazione dell’ammissibilità al finanziamento e della titolarità
del richiedente il beneficio alle azioni richieste;
- al collaudo dei suddetti progetti, nei tempi che gli Organismi riterranno
opportuni e comunque non oltre il 10 settembre;
- alla rendicontazione delle spese sostenute, in relazione alle domande
presentate, con la predisposizione degli elenchi di liquidazione;
- ad inviare all’A.I.M.A.- Unità Organizzativa XII, Via Palestro, 81,
00185 ROMA, in un’unica soluzione, una copia delle domande loro pervenute
entro le ore 18 del 15 aprile di ogni anno;
- a trasmettere all'A.I.M.A., entro il 10 settembre di ogni anno, gli
elenchi di liquidazione cartacei redatti sull’apposito modello, nonché il
relativo supporto magnetico, entrambi predisposti e distribuiti
dall’A.I.M.A.; unitamente al predetto elenco deve essere trasmesso
l’elenco delle aziende sottoposte a controlli in loco con annotato
l’esito.
COMPITI DI PERTINENZA DELL’A.I.M.A.
L’A.I.M.A. provvede:
- alla ricezione delle copie delle domande;
- alla ricezione degli elenchi di liquidazione e dei beneficiari
controllati;
- al controllo finale sulla liquidazione degli importi da erogare in
funzione del finanziamento attribuito per singolo Ente e di altre cause che
possano impedire il finanziamento legato a singoli beneficiari per effetto
di qualche inadempienza;
- ad eventuali controlli e verifiche a campione riguardanti le
rendicontazioni regionali;
- alla trasmissione alle Regioni dell’elenco delle domande che presentino
anomalie ai fini dell’erogazione dei contributi, per consentire una
definizione delle stesse;
- alla rendicontazione da presentare all’Unione Europea in relazione alle
somme erogate;
- alla predisposizione dei decreti e dei mandati di pagamento ai fini
dell'erogazione contestuale del finanziamento comunitario e nazionale entro
il 15 ottobre di ogni anno.
RIPARTIZIONE DELLE SOMME AMMESSE AL COFINANZIAMENTO
Ogni anno, con apposite Decisioni della Commissione, sono approvati i
programmi presentati dagli Stati membri ed il finanziamento, attualmente di 15
milioni di Euro, viene ripartito in funzione del numero di alveari comunicati
dai singoli Stati, ai sensi dell’articolo 3 del Reg. CE n° 2300/97.
Il FEOGA finanzia le spese impegnate a partire dal giorno successivo alla data
della comunicazione della decisione comunitaria allo Stato membro purché non
antecedenti la data del 1° settembre di ciascun anno.
In ambito nazionale la ripartizione del finanziamento fra Regioni e Provincie
autonome viene determinata adottando il medesimo criterio di fissazione degli
importi a livello di singolo Stato membro dell'Unione, ovverosia sulla base del
numero degli alveari, o solo censito o solo stimato, nel territorio di
giurisdizione delle singole Regioni e Provincie e del recupero e redistribuzione
delle somme non impegnate da taluni Enti in sede di preventivo di spesa.
Nel predisporre i sottoprogrammi, si raccomanda di formulare una previsione di
spesa che sia aderente all’effettiva utilizzazione, al fine di evitare sprechi
di risorse finanziarie non più recuperabili.
Nel caso dovesse verificarsi tale circostanza, il Ministero si riserva, di
intesa con le Regioni, l’adozione di misure tese ad una più razionale
distribuzione della quota finanziaria assegnata all’Italia.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO
Possono accedere alla concessione dei finanziamenti gli apicoltori ed i
produttori apistici in regola con la denuncia di detenzione delle arnie e in
possesso di Partita IVA, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, singoli
o nelle loro forme associate, nonché gli Enti. Qualora i richiedenti siano
esentati dal possesso della partita IVA devono rilasciare apposita
dichiarazione.
Gli interessati devono presentare domanda di finanziamento in triplice copia, su
modelli stampati e distribuiti a cura dell’A.I.M.A.. La domanda di
finanziamento deve essere indirizzata all'Organismo regionale all'Agricoltura in
cui ha sede legale il richiedente il beneficio.
Per l’autentica della sottoscrizione della domanda di contributo, il
produttore e/o gli Enti interessati devono fare riferimento alle norme stabilite
dalle leggi 15 maggio 1997, n° 127, 6 luglio 1998, n° 191 e dal D.P.R. 20
ottobre 1998, n° 403.
Per l’eventuale acquisizione della certificazione antimafia le Regioni e le
Provincie autonome provvederanno a conformarsi alle disposizioni del D.P.R. 3
giugno 1998, n° 252, recante norme per la semplificazione dei procedimenti
relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
CONTROLLI
L’azione di controllo viene operata dall’Amministrazione che ha redatto
il sottoprogramma.
Per i controlli amministrativi deve essere costituito un fascicolo per singolo
beneficiario, che contenga:
- la documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione (documento
di riconoscimento, certificazione di iscrizione all'Ufficio IVA, ecc.);
- copia conforme all’originale dei documenti contabili ed i relativi
adempimenti di quietanza, da cui si evinca la data di emissione dei
documenti giustificativi, che dovrà essere successiva a quella di
approvazione del programma nazionale;
- la documentazione relativa alla regolarità degli Statuti di costituzione
delle società, dei libri dei soci e, se necessario, del certificato
antimafia; per le Associazioni di produttori, il verbale del Consiglio di
Amministrazione dal quale risulti l’approvazione del programma;
- il riscontro tra le spese sostenute e documentate e le voci di spesa
approvate, nonché le relative registrazioni contabili, ove prescritto, e la
corrispondenza tra l'importo totale di spesa e quello relativo alla
documentazione esibita.
I rappresentanti dell’Amministrazione regionale verificano le dichiarazioni
rese dal beneficiario (ai sensi della legge del 4 gennaio 1968, n° 15) in
ordine:
- Alla data di inizio dei lavori e degli acquisti e del loro completamento
(se ultimati);
- Al fatto che le spese effettuate e documentate, oggetto della richiesta di
pagamento, concernono il progetto approvato; che le attrezzature e/o i
macchinari acquistati per la realizzazione del piano siano nuovi di
fabbrica, tranne i casi descritti nell’allegato 2; che non siano stati
praticati sconti o abbuoni in qualsiasi forma, tranne quelli eventualmente
indicati nei documenti di spesa presentati e che, a fronte di tali
documenti, non sono state emesse dai fornitori note di accredito in favore
del beneficiario;
- Per gli acquisti di materiale durevole, all’uso esclusivo per il
conseguimento delle finalità perseguite e la durata connessa al periodo di
ammortamento;
- All’indicazione dell’importo delle spese complessivamente sostenute e
documentate (al netto dell’IVA qualora trattasi di soggetto di imposta);
- Al non aver richiesto e ottenuto allo stesso titolo contributi da parte di
altri Enti e Organismi nazionali e comunitari;
- Alla corretta esecuzione, nonchè alla rispondenza tra quanto realizzato e
quanto contabilizzato per le parti di opere non controllate e/o non più
controllabili;
- Alla consapevolezza che, in caso di mendaci dichiarazioni, incorrerà
nelle sanzioni stabilite dal Codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
I controlli presso Enti e/o aziende beneficiarie si rendono necessari per
verificare lo stato di attuazione delle singole misure richieste, nonché per
acquisire gli elementi contabili e giustificativi delle spese sostenute.
E’ facoltà dell’A.I.M.A. programmare, di intesa con gli Enti che
partecipano al programma nazionale, l'espletamento sia di controlli
amministrativi sia di sopralluoghi in azienda, tendenti ad accertare il rispetto
degli impegni prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale e la
rispondenza delle dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale
dell'azienda, nonché la presenza e la corretta registrazione della
documentazione contabile.
L’attività di controllo su materiale ed attrezzature soggetti a spostamenti
extra regionali, anche permanenti, per effetto del nomadismo potrà essere
esercitata in collaborazione tra gli Enti interessati.
I controlli amministrativi dovranno essere integrati da sopralluoghi in azienda
nella misura ritenuta più opportuna e comunque non inferiore al 30% delle
domande pervenute, intesi a verificare il rispetto delle condizioni per la
concessione della contribuzione nazionale e comunitaria.
Qualora, ad una prima fase di controllo risulti difficoltoso il reperimento
dell’azienda, il controllore potrà preavvisare, con un margine di tempo non
superiore a 48 ore, il titolare dell’azienda e/o dell'Ente, tramite
telegramma.
Qualora le arnie di un’azienda apistica subiscano spostamenti, i responsabili
sono tenuti a darne preventiva comunicazione all’organismo di controllo, il
quale ne informa per iscritto l’A.I.M.A., nel termine dei dieci giorni
precedenti la variazione, indicando il luogo dove le arnie stesse verranno
posizionate.
Il campione delle domande soggette a controllo in loco è individuato sulla base
di una preventiva analisi dei rischi e tenendo conto dei seguenti parametri:
- ammontare dei contributi;
- numero degli alveari per i quali sono richiesti i contributi;
- esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli anni precedenti;
- ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con quanto
dichiarato in domanda.
Di ogni sopralluogo deve essere redatto un verbale sulla base
del modello sintetico descritto in allegato 3, al quale dovrà essere allegata
una relazione dettagliata in riferimento alle azioni attuate.
Il verbale di controllo deve indicare in maniera chiara il nome e cognome del
controllore, nonché la data e l’ora del controllo stesso; esso deve
contenere, inoltre, un apposito spazio riservato ad eventuali osservazioni da
parte del soggetto controllato.
Il verbale deve essere redatto in duplice copia: una copia deve essere
rilasciata all’azienda visitata, e l’originale è trattenuto
dall’Organismo regionale di controllo. Entrambe le copie devono essere firmate
dal controllore e controfirmate dal soggetto controllato.
Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'Ente interessato, si
accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia
stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti, si provvede
d’ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per
negligenza grave o deliberatamente, all’esclusione dell’interessato dal
beneficio del contributo per l'anno civile considerato o anche per l'anno civile
successivo.
MODALITA' DI RENDICONTAZIONE
Il fascicolo per singolo beneficiario deve contenere tutti i documenti
necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento
ritenuto utile per una completa istruttoria; è necessario che ogni fattura
emessa a fronte delle spese sostenute per l’attuazione del programma in
questione riporti la dicitura ‘ai sensi del Reg. CE n° 1221/97’, in modo da
risultare che la spesa documentata è stata cofinananziata dalla UE e dallo
Stato Italiano.
I fascicoli devono rimanere disponibili presso gli Enti di competenza per i
controlli che potrebbero essere effettuati dall'A.I.M.A. e dalla Unione Europea.
Entro il termine perentorio del 10 settembre di ogni anno gli Enti interessati
fanno pervenire all'A.I.M.A. – Unità Organizzativa XII – gli elenchi di
liquidazione, suddivisi a livello provinciale per azione e sottoazione e
l’elenco dei beneficiari sottoposti a controllo in loco con l’indicazione
dell’esito degli stessi.
Detti elenchi sono trasmessi su supporto cartaceo, sottoscritto da un
responsabile, e su supporto magnetico, entrambi prodotti e distribuiti
dall'A.I.M.A., che curerà direttamente la necessaria assistenza.
Si richiama l'attenzione degli Organismi partecipanti al programma sul rispetto
del predetto termine ultimo di rendicontazione, trascorso il quale non risulta
possibile attivare le procedure di rimborso dell’aiuto e il conseguente
addebito delle spese al FEOGA - Sez. Garanzia, entro il 15 ottobre di ciascun
anno.
Gli Organismi partecipanti al programma devono attuare le procedure ed essere
assoggettati ai controlli previsti dal Reg. (CE) n. 1663/95, relativo alle
procedure di liquidazione dei conti FEOGA sezione Garanzia.
L'A.I.M.A. provvede nel più breve tempo possibile ad informare le
Amministrazioni interessate circa l'avvenuto pagamento relativo agli elenchi
trasmessi.
COMUNICAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI ATTUAZIONE ED ALLE SPESE
SOSTENUTE.
Gli Organismi partecipanti al programma forniscono al Ministero e
all’A.I.M.A. una sintetica relazione informativa dello stato di attuazione del
sottoprogramma e, ove necessario, le osservazioni ritenute opportune da tenere
in considerazione per i programmi successivi, nonché i dati consuntivi delle
azioni realizzate.
Tali informazioni devono pervenire al Ministero non oltre il 31 dicembre di ogni
anno.
Per adempiere, inoltre, alle disposizioni dell’articolo 2, comma 3 del Reg. CE
n° 2300/97, che prescrive che lo Stato membro è tenuto a comunicare
all’Unione Europea entro il 15 dicembre i risultati delle ricerche applicate
alla lotta alla varroa, gli Enti che abbiano incluso tale azione nel proprio
sottoprogramma devono trasmettere i risultati al Ministero non oltre il 15
novembre di ciascun anno.
DISPOSIZIONI FINALI
Si richiama l’attenzione sulle scadenze indicate nella presente circolare:
a) Fase di programmazione:
- 15 marzo per l'invio dei programmi regionali e ministeriali,;
- 30 settembre per l’invio dei programmi eventualmente riformulati dopo la
notifica delle decisioni dell’Esecutivo comunitario.
b) Fase di attuazione:
- 15 aprile per l’invio all’A.I.M.A. delle copie delle domande
pervenute;
- 10 settembre per la consegna all’A.I.M.A. degli elenchi di liquidazione
ai fini dell’erogazione del finanziamento in favore dei beneficiari e
dell’elenco dei beneficiari sottoposto a controllo;
- 31 agosto termine di effettuazione delle spese.
c) Comunicazioni:
- 15 novembre per la trasmissione dei risultati della lotta alla varroa;
- 31 dicembre per le relazioni sulle azioni concluse.
E’ condizione essenziale per l’approvazione del sottoprogramma che gli
Enti regionali comunichino contestualmente anche i dati sulla consistenza,
censita e stimata, del proprio patrimonio apistico, per assicurare l'adozione di
metodologie di rilevazione uniformi su tutto il territorio nazionale.
IL MINISTRO
ALLEGATO 1
| Azioni |
%
|
Beneficiari |
| A.
ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI |
|
Istituti
di ricerca, Enti e forme associate |
| a1.
corsi di aggiornamento e formazione |
90% |
|
| a2.
seminari e convegni tematici |
100% |
|
| a3.
azioni di comunicazione : sussidi didattici, abbonamenti schede
ed opuscoli informativi |
90% |
|
| a4.
assistenza tecnica alle aziende |
85% |
|
| a5.
individuazione e applicazione di tecniche avanzate per il
trasferimento delle conoscenze sulle innovazioni in apicoltura |
100% |
|
| B.
LOTTA ALLA VARROASI E MALATTIE CONNESSE |
|
|
| b1.
Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed
interventi in apiario per l'applicazione dei mezzi di lotta da
parte degli esperti apistici; distribuzione dei presidi sanitari
appropriati |
80% |
Istituti
di ricerca, Enti e forme associate |
| b2.
Indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di
lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli
alveari; materiale di consumo per i campionamenti |
100% |
Istituti
di ricerca, Enti e forme associate |
| b3.
Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti |
60% |
Apicoltori,
produttori e forme associate |
| b4.
Acquisto degli idonei presidi sanitari |
50% |
Enti
e forme associate |
| C.
RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA |
|
|
| c1.
Mappatura aree nettarifere; cartografia, raccolta dati sulle
fioriture o flussi di melata; spese per la diffusione con vari
mezzi dei dati raccolti. |
100% |
Istituti
di ricerca, Enti e forme associate |
| c2.
Acquisto arnie, macchine ed attrezzature, materiali vari per
l'esercizio del nomadismo, realizzazione piazzole |
50% |
Produttori
apistici e loro forme |
| D.
PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DEI LABORATORI DI ANALISI |
|
associate
che esercitino il nomadismo
Istituti di ricerca, Enti e forme associate |
| d1.
Acquisto strumentazione |
50% |
|
| d2.
Realizzazione di laboratori d'analisi finalizzati alla verifica
della qualità dei mieli |
50% |
|
| d3.
Presa in carico di spese per le analisi chimico-fisiche,
melissopalinologiche e residuali |
80% |
|
| E.
COLLABORAZIONE CON ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE
DI PROGRAMMI DI RICERCA |
|
Enti
ed Istituti di ricerca |
| e1.
Miglioramento qualitativo del miele mediante analisi
fisico-chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base
all'origine botanica e geografica. |
100% |
|
|
|
ALLEGATO 2 - Voci di spesa non ammissibili
- Acquisto di automezzi targati
- Acquisto elaboratori elettronici
- Spese per l’immatricolazione di mezzi stradali
- Spese di manutenzione e riparazione
- Spese di trasporto per la consegna di materiali
- IVA recuperabile, rimborsabile, compensabile
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili
- Spese generali in misura maggiore del 5% della sottoazione di riferimento
(*)
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente
dai beneficiari finali
- Acquisto di materiale usato
(*) Le spese generali fino al 2% non devono
essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere
documentate.
|