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IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare gli articoli 42 e 43
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
considerando che la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al
Consiglio il documento di riflessione sull'apicoltura europea che illustra la
situazione le difficoltà del settore;
considerando che l'apicoltura è un settore dell'agricoltura le cui funzioni
principali sono l'attività economica e lo sviluppo rurale, la produzione del
miele e di altri prodotti dell'alveare, nonché il contributo all'equilibrio
biologico;
considerando che si tratta di un settore caratterizzato da condizioni di
produzione e di resa eterogenee, nonché dalla dispersione e dalla diversità
degli operatori economici sia a livello della produzione che della
commercializzazione; che il mercato del miele nella Comunità è caratterizzato
da uno squilibrio fra offerta e domanda;
considerando che, tenuto conto della propagazione della varroasi in vari Stati
membri nel corso degli ultimi anni e delle difficoltà che detta malattia e le
malattie connesse comportano per la produzione del miele , risulta necessario
avviare un'azione a livello comunitario;
considerando che pertanto, per migliorare la produzione e la commercializzazione
del miele nella Comunità è necessario elaborare senza indugio dei programmi
nazionali annuali che prevedano azioni di lotta contro la varroasi e malattie
connesse, la razionalizzazione della transumanza, l'assistenza tecnica, la
gestione di centri apicoli regionali, la collaborazione nei programmi di ricerca
per quanto riguarda il miglioramento della qualità del miele;
considerando che per completare i dati statistici relativi all'apicoltura
occorre che gli Stati membri mettano a punto uno studio sulle strutture del
settore, sia a livello della produzione, che a livello della commercializzazione
e della formazione dei prezzi;
considerando che le spese sostenute dagli Stati membri in forza degli obblighi
derivanti dal presente regolamento incombono alla Comunità a norma
dell'articolo3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile
1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune(4);
considerando la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione del 6 marzo 1995 riguardante l'iscrizione delle disposizioni
finanziarie negli atti legislativi(5),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 11. Il presente
regolamento stabilisce le azioni dirette a migliorare le condizioni di
produzione e di commercializzazione del miele conforme alla definizione che
figura nella direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativa
all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele
(6). A tal fine, gli Stati membri possono predisporre dei programmi nazionali
ogni anno.
2. Le azioni che possono essere incluse in tali programmi sono le
seguenti:
a) assistenza tecnica agli apicoltori e ai laboratori per la smielatura
delle associazioni di apicoltori per migliorare le condizioni di produzione e di
estrazione del miele;
b) lotta contro la varroasi e malattie connesse nonché miglioramento
delle condizioni di trattamento degli alveari;
c) razionalizzazione della transumanza;
d) provvedimenti di sostegno a favore dei laboratori di analisi delle
caratteristiche fisico-chimiche del miele;
e)collaborazione con organismi specializzati nella realizzazione dei
programmi di ricerca in materia di miglioramento qualitativo del miele.
3. Rimangono applicabili agli aiuti di Stato diversi da quelli ripresinei
programmi approvati a norma dell'articolo 4 del presente regolamenton.26
relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al
commercio di prodotti agricoli(7).
Articolo 2Per beneficiare del cofinanziamento di cui
all'articolo 3, gli Stati membri devono effettuare, non oltre il 15 dicembre
1997, uno studio sulla struttura del settore nel loro territorio sia a livello
della produzione che della commercializzazione.
Articolo 3Le spese effettuate in forza del presente
regolamento sono considerate spese a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE)
N.729/70.
La Comunità partecipa al finanziamento dei programmi nazionali nella misura del
50% delle spese sostenute dagli Stati membri per le azioni di cui all'articolo2,
riprese nel programma nazionale.
Per essere ammissibili al cofinanziamento finanziario, le spese effettuate dagli
Stati membri nel quadro dei programmi nazionali annuali di cui
all'articolo1devono essere realizzate entro il 15 ottobre di ogni anno.
Articolo 4I programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 1
sono elaborati in stretta collaborazione con le organizzazioni professionali
rappresentative e le cooperative del settore apicolo. Essi sono comunicati alla
Commissione che decide in merito alla loro approvazione secondo la procedura di
cui all'articolo 17 del regolamento(CEE) N. 2771/75 del Consiglio, del 29
ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle
uova(8).
Sono escluse dai programmi le azioni previste dai programmi operativi perle
regioni degli obbiettivi 1, 5b) e 6.
Articolo 5Le modalità di applicazione del presente
regolamento ed in particolare quelle relative alle misure di controllo sono
adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento(CEE)
N.2771/75.
Articolo 6La commissione presenta al Parlamento europeo
e al Consiglio, ogni tre anni e per la prima volta entro il 31 dicembre 2000,
una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
Articolo 7Il presente regolamento entra in vigore il
terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile a ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1997.
Per il consiglio
Il presidente
J.VAN AARTSEN
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