Danni in Apicoltura anno 2002.
Fonte: U.N.A.API. Segnala via email Stampa questo articolo
L'AGEA ha finalmente sospeso i termini di presentazione delle domande relative alle Calamità 2002

L'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha finalmente sospeso i termini di presentazione delle domande relative alle Calamità 2002.
Di Seguito pubblichiamo la circolare emessa da Agea relativa al programma di aiuti nazionali a favore del settore apistico colpito da condizioni meteorologiche sfavorevoli nel corso dell'anno 2002
OGGETTO: programma di interventi urgenti nel settore apistico, avversità naturali anno 2002.
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha predisposto un programma specifico di aiuti nazionali a favore del settore apistico colpito da condizioni meteorologiche sfavorevoli nel corso dell'anno 2002. Tale programma, che ha ottenuto il benestare della Commissione Europea ed il parere favorevole della Conferenza Stato - Regioni, prevede, a favore degli apicoltori che nell'anno 2002 hanno subito danni alla produzione di miele, eccedenti l'ordinario rischio di impresa, un contributo in conto capitale fino al 30% del danno subito. L'entità del danno è calcolata ponendo a base di riferimento la fatturazione della produzione media del triennio precedente con l'analoga fatturazione della produzione per l'anno 2002. Per fatturazione s'intende la differenza tra fatturato complessivo dell'anno 2002 (intero fatturato nel corso dell'anno solare al netto dell'IVA) e fatturato, al netto dell'IVA, che si riferisce al al miele prodotto nel solo anno 2002. Ciò in quanto è ricorrente la vendita e quindi la fatturazione nel corso di un anno di prodotto ottenuto nell'anno precedente. I beneficiari dell'intervento sono individuati esclusivamente in produttori apistici che esercitano l'attività apistica a fini commerciali, ai sensi del D.Leg.vo 228/2001, che dispongono di partita IVA e pertanto sono in grado di documentare il fatturato aziendale al netto dell'IVA degli ultimi tre anni e dell'anno di riferimento ed, in via prioritaria, che possiedono un numero minimo di alveari censiti pari a n.105. Il produttore apistico deve, in ogni caso, risultare in regola con la denuncia delle arnie alle AUSL per le annualità di riferimento utilizzate per il calcolo dell'indennizzo. Per aziende apistiche si intendono anche le Cooperative di apicoltori alle quali spetta l'obbligo di presentare l'elenco dei soci, onde evitare eventuali duplicazioni di domande. Le domande vanno redatte su apposito modello (all. 1) e vanno presentate alle Regioni e/o Province Autonome di Trento e Bolzano competenti per territorio entro le ore 12,00 del 31 marzo 2004. Le istanze possono essere raccolte dall'Unione Nazionale dei Produttori competente (UNAAPI) e dalle Associazioni riconosciute dalle Regioni per essere, entro il termine di cui sopra, inoltrate alle Regioni e/o Province Autonome competenti. A loro volta le Regioni e/o Province Autonome provvedono all'istruttoria della domanda ed in particolare a: - verificare ed attestare la conformità della documentazione probatoria (fatturato medio delle annualità 1999-2001, fatturato dell'anno 2002, numero degli alveari dichiarati, copia della denuncia alle AUSL delle arnie possedute, eventuale autocertificazione del produttore resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 attestante la rispondenza del fatturato alla reale produzione degli anni di riferimento); - acquisire la certificazione antimafia, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1998 n. 252, per importi superiori ad euro 154.937,07 nonché valido certificato camerale in caso di pagamenti in favore di società. Ulteriori verifiche potranno essere disposte dagli Uffici istruttori delle Regioni e/o Province Autonome al fine di risolvere eventuali anomalie od incongruenze rilevate. Al termine dell'istruttoria delle pratiche le Regioni e/o Province Autonome devono inviare all'Ag.E.A - Ufficio Aiuti Nazionali - Via Palestro n. 81 -00185 Roma, l'elenco dei beneficiari con gli importi da liquidare su apposito modello (all. 2) validamente sottoscritto dal responsabile regionale, trattenendo agli atti la domanda di cui all'allegato 1 e la relativa documentazione probatoria. La Regione e/o Provincia Autonoma attesta la conformità della documentazione probatoria e la regolarità delle modalità di calcolo dell'aiuto in questione. L'elenco di liquidazione di cui all'allegato n. 2 dovrà pervenire all'Ag.E.A entro il termine massimo del 30 giugno 2004. L'Ag.E.A. ammetterà a liquidazione solo gli elenchi pervenuti entro il citato termine e, pertanto, i soggetti non compresi, nell'ultimo elenco di liquidazione si intenderanno non ammessi a beneficiare dell'aiuto nazionale. Di tale evento sarà data comunicazione ai soggetti interessati a cura dell'ufficio regionale istruttore, ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990. Unitamente o contestualmente all'invio dell'elenco cartaceo dei soggetti liquidabili, le Regioni e/ Province Autonome trasmettono gli stessi dati anche su supporto magnetico o via telematica secondo specifiche tecniche da concordare. IL DIRETTORE AREA COORDINAMENTO (Dr. Giancarlo NANNI)